STATUTO  -  1 - 2 - 3 - 4
STATUTO A.V.I.S. NAZIONALE
 Statuto associativo
Approvato il 31 Maggio 1998
in occasione della 62a Assemblea Nazionale
in Vieste (FOGGIA)
 
 
Art. 1 Costituzione - Denominazione - Sede   
Art. 2 Dono del sangue  
Art. 3 Natura  
Art. 4 Scopi  
Art. 5 Soci  
Art. 6 Attività  
Art. 7 Strutture 
Art. 8 Organi  
Art. 9 Costituzione e scioglimento  
Art. 10 Assemblee  
Art. 11 Delegati  
Art. 12 Assemblea Nazionale 
Art. 13 Consiglio Nazionale ed Esecutivo 
Art. 14 Collegio dei Sindaci 
Art. 15 Collegio dei Probiviri 
Art. 16 Giurì Nazionale 
Art 17 Cariche 
Art. 18 Funzioni di controllo 
Art. 19 Rapporti con gli organi pubblici 
Art. 20 Competenze regionali 
Art. 21 Autonomie periferiche 
Art. 22 Benemerenze 
Art. 23 Patrimonio 
Art. 24 Statuto 
REGOLAMENTO
 
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 - L'AVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - costituita nel 1927 tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue, ha sede in Milano e svolge la propria attività nel settore socio-sanitario conformemente alla legge 11/8/91 n. 266.
1.2 - Per donazione di sangue si intende l'offerta gratuita di sangue intero o di una sua frazione.
 

Art. 2 - DONO DEL SANGUE

2.1 - Il dono del sangue anonimo, gratuito, volontario, periodico e responsabile, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico.
2.2 - Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un primario servizio sociale, quale operatore della salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
 

Art. 3 - NATURA

3.1 - L'AVIS, riconosciuta con legge n° 49 del 20/02/1950, fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento insostituibile di solidarietà umana.
3.2 - E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale.
 

Art. 4 - SCOPI

4.1 - L'AVIS, in armonia con i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, concorre al loro raggiungimento, perseguendo i seguenti scopi:
a. offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
b. promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue ed alla salute tra la popolazione con interventi a livello nazionale, regionale e locale;
c. promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale e del buon utilizzo del sangue;
d. cooperazione al programma nazionale per il raggiungimento della autosufficienza ematica;
e. gestione dei servizi tecnici nei limiti delle normative vigenti;
f. cooperazione sul piano internazionale per lo sviluppo del volontariato;
g. tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva;
h. partecipazione ad altre associazioni e società aventi uno scopo analogo, accessorio e sussidiario, con le finalità proprie istituzionali.

Art. 5 - SOCI

5.1 - E' socio dell'AVIS chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità all'attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare 1/6 dei donatori periodici di ciascuna AVIS di base.
5.2 - Sono equiparati ai Soci i membri delle altre Associazioni che, rette da norme non contrastanti con il presente Statuto ed avendo versato i contributi di cui all'art. 21, ottengono di essere parificate alle AVIS geograficamente competenti.
5.3 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
5.4 - Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell'Associazione devono essere svolte gratuitamente. Non costituisce retribuzione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività associativa.
 

Art. 6 - ATTIVITA'

6.1 - L'AVIS adotta e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, ed in particolare:
a. svolge opera di stimolo della solidarietà attraverso il proselitismo e la propaganda a favore del dono del sangue e di emocomponenti, in particolare nel mondo della scuola per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento della popolazione scolastica e del personale docente e non docente di ogni ordine e grado;
b. cura la chiamata dei donatori per l'effettuazione dei prelievi;
c. partecipa alla programmazione ed alla gestione dell'intero servizio trasfusionale, in conformità al disposto della Legge n° 107/90 e sue applicazioni;
d. contribuisce all'approfondimento tecnico, scientifico ed organizzativo dei problemi promozionali, organizzativi, trasfusionali ed immuno-ematologici anche in relazione al trapianto di organi e promuove l'informazione sulla donazione del midollo osseo e su ogni altra terapia alternativa ed integrativa della emotrasfusione e sulle novità scientifiche immunotrasfusionali tra i propri associati;
e. vigila per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un pronto utilizzo delle eccedenze;
f. promuove e sviluppa attività di coordinamento tra le Associazioni di volontariato e fra quelle del sangue in particolare per una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un migliore impegno del volontariato, nell'ambito delle competenze ed esso attribuite dalla legge;
g. promuove e coordina, nel settore sociale e sanitario, attività accessorie e complementari rispetto alla donazione ed alla raccolta del sangue;
h. non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto e indicate nell'articolo 10 lett. a) del d. lgs. n. 460/97, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
 
 

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